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Perchè formare il Preposto all’interno della tua impresa

Ricordo agli imprenditori del Food and Beverage, che tentano in tutti i modi di aggirare le normative e gli obblighi di legge che si interpongono tra loro e il successo.

In base alle recenti modifiche apportate al Testo Unico sulla salute e sicurezza
sul lavoro dalla conversione in legge (n. 215/2021) del DL 146/2021.

Il legislatore in merito a quanto pervenuto dagli ultimi dati pervenuti inerenti
gli infortuni sul lavoro, ha ridefinito in modo importante nomina, ruolo e
obblighi del preposto.

Ma chi è il preposto?

1.     In base alle nuove norme, il datore di lavoro è obbligato a nominare un preposto alla sicurezza sul lavoro. In precedenza, questa nomina era spesso consigliata per imprese di medio-grandi dimensioni, ma ora è diventata un obbligo penalmente sanzionato.

2.     Ruolo del preposto: Il preposto ha il compito di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle disposizioni aziendali in questo settore. Deve anche verificare che solo i lavoratori adeguatamente istruiti abbiano accesso alle zone a rischio grave e specifico.

3.     Obblighi del preposto: Il preposto ha diversi obblighi, tra cui vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza e protezione, informare i superiori in caso di inosservanza persistente, istruire i lavoratori sui pericoli, e segnalare deficienze nei mezzi e nelle attrezzature di lavoro.

4.     Sanzioni per il prepostoIl preposto è soggetto a sanzioni in caso di violazione dei propri obblighi.

5.     Emolumento del preposto: La norma prevede che l’emolumento spettante al preposto possa essere stabilito attraverso i contratti collettivi di lavoro.

6.     Ampliamento del ruolo del preposto: Il preposto assume un ruolo più centrale anche nelle situazioni di insicurezza legate al comportamento dei lavoratori e alla sicurezza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

7.     Formazione del preposto: Il preposto deve seguire corsi di formazione specifici sulla salute e sicurezza sul lavoro, con una durata variabile a seconda del rischio associato all’attività dell’azienda.

Se prima era in genere consigliato per imprese medio-grandi nominare uno o più preposti, per strutturare in modo gerarchico l’organizzazione e garantire un maggiore controllo per l’attuazione delle direttive aziendali, anche in materia di sicurezza, oggi formalizzarne la nomina, anche a livello contrattuale, è divenuto un obbligo penalmente sanzionato.

 

Infatti quanto appena detto è previsto dall’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo agli Obblighi del Preposto.

 

Quindi, caro imprenditore, per fartela breve sarebbe ora di dare un’occhiata ai due nuovi obblighi che sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)], oltre a costituire gravi violazioni disciplinari del contratto di lavoro.

 

Per cui se all’interno della tua azienda non hai il preposto, devi immediatamente mettere riparo, puoi mandare una mail qui per risolvere il problema:([email protected]).

 

Ti informo in anticipo che  Le modifiche del Decreto Legge n. 146/2021 hanno introdotto nell’articolo 37 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Dunque, in relazione alla formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti, si può riepilogare come segue:

  • La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20/12/2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo, 21/12/2021.
  • L’obbligo di formazione, penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell’aggiornamento biennale, è stato introdotto da questa legge nell’art. 37 del D.Lgs 82/2008.
  • La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto, l’obbligo di formazione è dunque entrato in vigore il 21.12 2021 e non può avere effetto retroattivo.

Ora non devi vivere nel terrore e non è questa la mia intenzione, tuttavia ti sto informando delle novità emerse già da un po’ di tempo e il mio scopo a riguardo è quello di non danneggiare la tua economia.

 

Adesso, passiamo alla realtà e capiamo come rendere tangibile tutto questo.

 

Immagina che durante la tua attività arrivi un ispezione da parte dell’ispettorato del lavoro o delle ASL, cosa succede detto in breve:

 

  • Si comincia con l’ispezione visiva dell’ambiente di lavoro, ovviamente come sai non hanno una divisa ufficiale, entrano mascherandosi da clienti (inizialmente), si fanno un po’ il quadro della situazione, dopodichè fanno vedere il tesserino U.P.G. – Ufficiale Polizia Giudiziaria e si palesano davanti a te (Datore di lavoro).
  •          In base alle situazioni, si dirigono verso i dipendenti ed iniziano ad interrogarli uno ad uno.

Cosa gli chiederanno secondo te?

 

  1.          Hai un contratto di lavoro?   
  2.      Hai fatto la visita medica?
  3.           Che tipo di corsi sulla sicurezza sul lavoro hai svolto? 

Ecco, basta fermarsi
alla terza domanda, perché qui iniziano diversi problemi, in quale senso?

Se il tuo dipendente ha effettuato visita medica e come si usa abitualmente, dovrebbe avere un contratto di lavoro, sei ok, ma in genere quello che non vedo molto nelle aziende della ristorazione, una certa attenzione nell’investimento in formazione per i propri lavoratori.

 

Innanzitutto, partiamo subito dicendo che: se non investi in formazione nella tua azienda, non puoi definirti un imprenditore, quindi, se ti trovi in questa situazione,  faresti meglio a dedicarti a qualche altra attività da dipendente.

 

Se invece hai poco flusso di cassa giornaliero e sei alla canna del gas, faresti meglio a rivedere il bilancio della tua azienda, rivedere il tuo marketing per l’acquisizione  dei clienti, analizzare i prodotti che non vendi e rimuoverli dal tuo menù e spingere i migliori prodotti che i tuoi clienti apprezzano….

 

Se non sei in una di queste due situazioni, sarà meglio per te capire che investire sulla tua azienda non è uno spreco di soldi, per cui i corsi di formazione obbligatori minimi che la tua azienda dovrebbe avere al suo interno prima di avventurarti sono:

  1. Corso di formazione di base sicurezza sul lavoro – PER TUTTI I TUOI DIPENDENTI
  2. Corso di Primo Soccorso
  3. Corso Lotta Antincendio
  4. Corso RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
  5. Corso da Preposto

 

Se come datore di lavoro te la senti, investi sulla tua formazione con il Corso di Formazione per RSPP per Datori di Lavoro. Se invece preferisci delegare questo compito ad un consulente esterno (e te lo consiglio) allora fallo.

Ovviamente questa persona, non mi stancherò mai di ripeterlo, deve essere una persona di tua fiducia, altrimenti non farà al caso tuo.

 

Costui, mi piace definirlo così, è un sostituto rappresentante della tua azienda, quando tu sei assente perché ti occupi dei fornitori, delle banche, del commercialista, delle spese e di far quadrare i conti a fine mese, oltre al fatto di lavorare all’interno della tua attività.

 

 

Il preposto viene formato con apposito corso specifico, per poter essere il delegato in merito alla sicurezza sul lavoro e come supporto alla sicurezza alimentare, ovvero, lui sarà la persona che monitorerà per essere chiari a:

  • Controllare il manuale HACCP
  • Controllare la scadenza dei corsi di formazione svolti dall’intera azienda
  • Controllare le scadenze delle visite mediche di tutti i dipendenti
  • Controllare se i dispositivi antincendio e di evacuazione della tua impresa siano manutenuti ed efficienti
  • Controllare il DVR (Documento Valutazione dei rischi) deve essere aggiornato, perché come e quando
  • Controllare se il Piano di Emergenza che hai redatto è aggiornato e soprattutto realmente efficiente
  • Controllare se la cassetta di primo soccorso ha dei medicinali scaduti ed eventualmente segnalarteli a te che sei il datore di lavoro per sostituirli

E molto altro ancora….

Secondo te delegare già tutto questo potrebbe darti una grossa mano.

Ho anche sentito cose assurde da imprenditori come: Si Fabio, secondo te il preposto fa tutte queste cose? Ma lascia stare, questo succede nella fantasia…

Bene, sai cosa vuol dire, che il corso che lui ha svolto, se mai lo ha svolto sul serio, era una merda, perché hai pagato un corso che non serve a un cazzo…. E non puoi chiamare quella roba investimento per la tua azienda, quello serve solo a buttare soldi e ad acquistare un pezzo di carta che ha la funzione di non farti fare la multa dagli enti di controllo.

 

Ad ogni modo, scusa se sono un po’ duro nell’essere così diretto, ma non so parlare diversamente, il corso te lo devi far fare da persone competenti, che vivono la tua realtà e che sanno come risolvere questi problemi.

 

Io come consulente mi occupo proprio di risolvere queste cose, venendo in azienda, analizzando tutto e capisco dove intervenire se ci sono delle lacune, ridefinisco i ruoli e le responsabilità di ogni componente della tua azienda, creo dei manuali e delle procedure per fare in modo che sia tutto nero su bianco e che i tuoi collaboratori/dipendenti non possano più sbagliare.

 

Con quale scopo? Affinchè la tua azienda diventi una macchina da guerra che non verrà mai più intralciata da inadempienze e burocrazia che possa interporsi tra te e il fatturato della tua impresa.

 

Tanto per essere chiari, quando parlo di inadempienze, mi riferisco nel caso specifico della mancata nomina del Preposto:

SANZIONI:  Arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500,00 a 6.000,00€.

 

L’obbligo del mancato aggiornamento biennale sarà sanzionabile solamente a partire dal 21/12/2023. Il fatto è avvalorato dalla Circolare n. 1/2022 dell’INL, che ha fornito indicazioni agli ispettori circa il non sanzionamento del mancato aggiornamento biennale entro il nuovo Accordo Stato Regioni.

 

Credo che con un minimo di buon senso, questi soldi  si possano tenere in cassa e investire qualche centinaio di euro in formazione per il preposto.

Per cui non vedo tante scuse per non farlo!

 

Al netto di tutto, onde evitare ogni forma sanzione in merito alla categoria dell’imprenditoria della ristorazione puoi provvedere iscrivendoti gratuitamente al Software Sistema Struttura Sicura dove con pochi click puoi blindare la tua azienda da ogni sperpero di denaro.

 

 

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