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Come proteggere la vostra azienda, anche se pagate il consulente RSPP di fiducia per la sicurezza sul lavoro

Le responsabilità del RSPP nei confronti del Datore di lavoro

Sei un imprenditore consapevole della necessità di garantire la sicurezza sul lavoro, ma potresti non essere del tutto a conoscenza del ruolo dell’RSPP e delle sue responsabilità. È comprensibile. Il tema può essere intricato, ma è fondamentale chiarirlo una volta per tutte. In questo articolo, sveleremo perché l’RSPP non è responsabile della vigilanza sull’attuazione degli obblighi del datore di lavoro e perché non può essere penalmente incriminato in caso di infortunio del lavoratore.

È fondamentale comprendere che l’RSPP non ha il compito di vigilare sull’attuazione degli obblighi da parte del datore di lavoro, né è legalmente responsabile penalmente in caso di infortunio derivante dalla mancata adozione delle misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Potresti pensare che questo sia ovvio, ma in realtà, spesso vi è confusione su questo tema. Questa confusione può portare a malintesi nelle argomentazioni difensive durante i procedimenti penali per infortunio.

Quindi orecchie bene aperte!

I fatti: chi è il RSPP e quali sono i suoi compiti?

L’RSPP, acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è una figura cruciale per la sicurezza sul lavoro. Tuttavia, spesso vi è confusione sulle sue responsabilità effettive.

Secondo quanto stabilito dall’art.33 del D.Lgs.81/08, i compiti dell’RSPP sono chiaramente definiti. Si tratta di una figura che fornisce consulenza al datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ma qui sta la chiave: l’RSPP non ha il compito di vigilare sull’attuazione delle misure di sicurezza.

La Cassazione è infatti cristallina nel ricostruire e descrivere il ruolo dell’RSPP, allorché sottolinea – sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai costante e consolidato – che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro, è privo di potere decisionale”, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, ovvero per quel riguarda le sue competenze,  dando cosi’ un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate”.

Cari imprenditori, le novità non finiscono qui!

Anche la Suprema Corte si esprime in merito, esordendo così: con riferimento agli infortuni che siano da ricollegare alla mancata valutazione del rischio ovvero alla mancata adozione delle misure previste nel documento, la responsabilità deve, dunque, essere configurata in capo al datore di lavoro”, ma con una avvertenza, che per quanto riguarda gli infortuni causati dalla mancata o carente valutazione del rischio  il RSPP può essere ritenuto responsabile, in concorso di colpa con il datore di lavoro, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Fonte – Cassazione Penale, Sez.IV, 18 maggio 2023 n.21153).

E allora cari imprenditori chi è davvero responsabile?

La chiarezza è fondamentale. È il datore di lavoro che ha l’obbligo di adottare le misure di prevenzione e protezione previste nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Vostro consulente di fiducia. Il RSPP, d’altro canto, offre consulenza e supporto tecnico per individuare i rischi e proporre soluzioni adeguate. Tuttavia, non è responsabile dell’attuazione pratica di tali misure.

 

La Suprema Corte ha chiarito in più occasioni che l’RSPP non può essere chiamato a rispondere penalmente se il datore di lavoro non adempie alle misure di sicurezza prescritte. La responsabilità ultima ricade sul datore di lavoro, che deve garantire un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti.

Ma vediamo un caso concreto

Analizziamo un caso recente che illustra chiaramente questa distinzione. In questo caso specifico, la Corte d’Appello ha condannato il datore di lavoro per un incidente mortale sul luogo di lavoro, ma ha annullato la condanna dell’RSPP.

Il sinistro si era verificato, non perché non si fossero  adeguatamente valutati i rischi connessi all’uso della gru, ma unicamente perché il datore di lavoro non aveva attuato le misure di sicurezza (come transenne, segnali acustici e luminosi) previsti e predisposti dal RSPP nel documento di valutazione dei rischi (DVR)” e, dall’altro lato, il RSPP  espleta una mera consulenza – sulle misure di sicurezza diligentemente predisposte nel DVR, non essendo destinatario di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle stesse.”

Il tribunale , quindi, ha riconosciuto che l’RSPP aveva svolto il suo ruolo fornendo consulenza e segnalando tutti rischi presenti. Tuttavia, non poteva essere considerato responsabile per l’infortunio, poiché non era sua responsabilità vigilare sull’attuazione pratica delle misure di sicurezza.

A questo punto la verità che emerge

La verità è che l’RSPP non è un vigilante. È un consulente, un esperto che fornisce le linee guida e le soluzioni tecniche per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. La responsabilità ultima della sicurezza dei dipendenti ricade sul datore di lavoro.

Pertanto, è essenziale per TE che sei un imprenditore comprendere appieno il ruolo dell’RSPP in modo che lui possa assumersi le proprie responsabilità per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti i dipendenti.

In conclusione, l’RSPP può essere un prezioso alleato, deve essere il tuo braccio destro in azienda, nella promozione della sicurezza sul lavoro che deve avere risultati tangibili, ma non può sostituire le responsabilità del datore di lavoro.

Quindi, chi è il vero responsabile dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione? È il datore di lavoro stesso, come sottolineato dalla Cassazione. L’RSPP può essere ritenuto responsabile solo se l’infortunio è direttamente riconducibile a una situazione pericolosa che lui avrebbe dovuto conoscere e segnalare.

Questo è il Decreto 81!

 

Alla prossima

Fabio!

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